Si fa presente che la posta elettronica non è uno strumento normativamente previsto per la trasmissione di esposti o denunce. Sono pertanto considerate irricevibili le notizie di reato pervenute attraverso il canale della posta elettronica ordinaria e certificata. Si precisa inoltre che, come previsto dall’art. 333 co. 2 c.p.p., le denunce devono essere presentate, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente o a un ufficiale di polizia giudiziaria - e non al Procuratore Generale presso la Corte di Appello – esclusivamente oralmente o per iscritto, e in tal caso vanno sottoscritte dal denunciante o da un suo procuratore speciale. Si fa presente, infine, che delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.